Descrizione

l Regolamento d’Istituto

Il Regolamento d’istituto, rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto Scolastico. La finalità è presente nella sua definizione. In sostanza norma leggi, decreti e altri disposti di rango superiore senza stravolgerli. E’ importante sottolineare questo aspetto. Non è un documento che si pone sopra la legge, ma accanto ad essa, traducendola nel contesto particolare nel quale opera il singolo Istituto.
Il documento è la logica conclusione dell’autonomia concessa alle scuole con la Legge 59/97 e il D.P.R.275/99. Mi riferisco alla parte gestionale-organizzativa. Del resto autonomia è la traduzione di due parole greche: autòs e nòmos= dare a sé stesso una norma.
Per completezza i riferimenti legislativi sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successiva integrazione del D.P.R. 235/07, il D.Lvo 297/94 (Testo unico), il Decreto attuativo 101/18 che ha sostituito il D.Lvo 196/2003 codice per la Privacy e per finire La Legge 71/17 (contrasto al cyberbullismo).
Il tutto è pervaso dalla legge 241/90 che impone alle istituzioni pubbliche il criterio della trasparenza e della pubblicità anche online dei propri atti.

I compiti del Regolamento d’Istituto

Coerentemente con questi riferimenti normativi il regolamento d’Istituto deve prevedere (cito i più importanti):

1) diritti e doveri di tutti i soggetti della Comunità scolastica in conformità con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti;

2) Disposizioni chiare e definite nei particolari riguardanti la vigilanza degli alunni e studenti ( quasi tutti minori), derivante dall’art. del c.c. 2048 che introduce la responsabilità civile degli insegnanti, ma anche quella organizzativa afferente alla figura del Dirigente Scolastico (art. 2043 c.c.) il quale è tenuto a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e la disciplina tra gli alunni.In questo contesto devono essere dettagliate le situazioni (cambi orario, attività in palestra entrata e uscita, sorveglianza sui piani) e i soggetti coinvolti (docenti, collaboratori scolastici, polizia locale). Tra i precettori rientrano anche gli esperti esterni. ( Cass. 7 giugno 1977 n. 2342), non sempre ritenuti responsabili dalle scuole;

3) adempimenti burocratici, organizzativi in caso del verificarsi di incidenti. A mio parere è opportuno specificare anche l’obbligo del docente ad accompagnare l’allievo (in assenza del genitore) in ambulanza. E questo deriva dall’imperativo della sorveglianza del personale scolastico per tutto il tempo in cui sono affidati gli alunni (Corte di Cassazione – Sez. I – Sent. 30/03/1999 n. 3074 Sez. 3, Sentenza n. 4359 del 03/03/2004; Sez. III, Sent. 19/02/2002 n. 2380; Sez. III. Sent. 30/12/1997, n. 13125);

4) Disposizioni riguardanti la persona e in particolare il decoro nell’abbigliamento e nella cura della sua persona;

5) Disposizioni sulle visite guidate, i viaggi d’istruzione;

6) tutela dei dati personali e sensibili degli alunni e del personale scolastico. Il riferimento è alla parte del Regolamento (Legge per il contrasto al cyberbullismo n° 71/17 art. 5) che norma i comportamenti, definendone anche le sanzioni, tra gli studenti e i loro rapporti con il personale scolastico nell’uso dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet…)

La delibera del Consiglio d’Istituto e l’impugnazione

Il Regolamento d’istituto, come abbiamo scritto rappresenta la Carta legislativa di ogni singolo Istituto scolastico che rimanda a tutte le componenti della comunità scolastica, Pertanto, la delibera non può essere prodotta dal Collegio dei docenti, bensì dal Consiglio d’istituto che esprime tutte le componenti (Dirigente, personale scolastico e ausiliario, genitori e studenti).

Il Regolamento d’Istituto, essendo un provvedimento amministrativo può essere impugnato dai soggetti coinvolti nelle decisioni o nelle disposizioni sanzionatorie (richiamo verbale e/o scritto, ammonizione scritta o ammonizione scritta con preavviso di sospensione…). L’impugnazione deve essere fatta davanti al T.A.R o al Presidente della Repubblica.

Allegati

Contatti

Ufficio responsabile del documento