ACCESSO CIVICO


Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico,
ovvero il diritto da parte di chiunque di chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni
forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è
prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui
propri siti istituzionali.
Ai fini della richiesta si può far uso dell’apposito modello scaricabile dalla sezione “Modulistica”
del nostro sito web.
Il modello una volta compilato può essere presentato in qualsiasi momento dell’anno tramite posta
elettronica, posta ordinaria, fax o direttamente presso l’ufficio protocollo.
Il responsabile della trasparenza, ricevuta la richiesta e verificata la sussistenza dell’obbligo di
pubblicazione, deve provvedere nel termine massimo di 30 giorni alla pubblicazione dei documenti
o delle informazioni oggetto della richiesta nell’apposita sezione del sito istituzionale. Deve
provvedere, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il
relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione
al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al funzionario superiore oppure
proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione
dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

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